24/03/2017 - LA CARTELLA DI PAGAMENTO SENZA MOTIVAZIONE E’ VALIDA
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5371 del 2 marzo 2017, ha chiarito che la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale o automatizzato, chiede il pagamento delle imposte dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione essendo sufficiente il richiamo alla dichiarazione dei redditi, poiché la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle somme indicate dallo stesso contribuente. Di fatto, l’ufficio recupera semplicemente gli importi calcolati ma non versati dal contribuente che, quindi, è già nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e giuridici del ruolo. Nello specifico, a fronte delle rimostranze del contribuente che aveva ricevuto la cartella, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la cartella era stata congruamente motivata, riferendosi, la pretesa fiscale, a omessi versamenti delle imposte. Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza di secondo grado, lamentando il vizio di motivazione della cartella. La Corte ha respinto il ricorso affermando che "In tema di motivazione della cartella di pagamento, l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa...".