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30/03/2017 - CERTIFICAZIONE UNICA 2017 IN ARRIVO

I Sostituti d’Imposta hanno tempo fino al 31 marzo per mettere a disposizione dei contribuenti la Certificazione Unica 2017 relativa all’anno d’imposta 2016. Nel caso in cui la Certificazione rispecchi correttamente la situazione reddituale e sia corretto il conguaglio fiscale effettuato, il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Sono esonerati anche i cittadini titolari di più trattamenti pensionistici gestiti dal “casellario delle pensioni” tenuto dall’Inps. Il contribuente esonerato può ugualmente presentare la dichiarazione dei redditi per far valere oneri deducibili e/o detraibili ulteriori rispetto a quelli eventualmente riportati nella Certificazione rilasciata dal sostituto. La dichiarazione deve essere presentata,invece, quando: il contribuente non ha più diritto a detrazioni riconosciute nella CU (ad esempio, per figli non più a carico) e le relative somme devono essere, quindi, restituite al Fisco; il contribuente ha percepito altri redditi oltre a quelli indicati nella Cu, corrisposti a lui oppure a figli minori e a lui imputabili per usufrutto legale (in tal caso, il contribuente deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione); il sostituto ha certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo, nel caso in cui, per questi ultimi, abbia operato una ritenuta a titolo d’acconto. I destinatari della Certificazione devono, inoltre, presentare il modello Redditi Pf 2017 e compilare: il quadro RM, se nel 2016 hanno percepito: redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le previste ritenute oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non sottoposti a imposta sostitutiva (Dlgs 239/1996); indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; il quadro RT, se nel 2016 hanno realizzato: minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate; plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni; altri redditi diversi di natura finanziaria, per determinare e versare l’imposta sostitutiva dovuta; il modulo RW, se nel 2016 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno compiuto trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie; il quadro AC, se amministratori di condominio, per evidenziare l’elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.