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03/04/2017 - REGIME AGEVOLATO PER GLI “IMPATRIATI”: LA SCELTA DI FAVORE ENTRO IL 2 MAGGIO

Gli “impatriati” possono scegliere il regime agevolato fino al 2 maggio. Riguardo all’anno d’imposta 2016, i benefici sono usufruiti direttamente nella dichiarazione dei redditi; per il 2017, in linea di massima, deve pensarci il datore di lavoro. L’ultimo “decreto milleproroghe” (articolo 3, comma 3-novies, decreto legge 244/2016) ha stabilito che i lavoratori dipendenti trasferitisi in Italia entro il 2015 hanno tempo fino al prossimo 30 aprile (termine festivo prorogato di diritto al 2 maggio) per scegliere in modo irrevocabile, in alternativa alle agevolazioni biennali di cui alla legge 238/2010, il trattamento di favore quinquennale riservato agli “impatriati”, consistente nella riduzione della base imponibile Irpef nella misura del 30%, per l’anno di imposta 2016, e del 50%, per il 2017 e i tre periodi successivi (fino al 2020). Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2017 illustra come agire. In base alla disciplina degli “impatriati”, messa in campo dal “decreto internazionalizzazione” (articolo 16, Dlgs 147/2015), il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio dello Stato da lavoratori altamente qualificati che trasferiscono la residenza in Italia, mantenendola per cinque anni, concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 70 per cento. Per l’esercizio dell’opzione, gli interessati devono possedere determinati requisiti. La scelta, che va messa nera su bianco e presentata al datore di lavoro, è irrevocabile: vale per l’intero quinquennio 2016-2020. Chi la esercita, per il 2016 deve applicare il regime di favore direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando le retribuzioni da lavoro dipendente nella misura ridotta al 70%; invece, per il 2017, l’agevolazione sarà riconosciuta dal datore di lavoro, che inizierà a operare le ritenute sul 50% delle somme e valori imponibili corrisposti a partire dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta. Se il datore di lavoro non può applicare il trattamento di favore, l’interessato può comunque usufruirne nell’ambito della dichiarazione dei redditi.