07/04/2017 - CREDITO D’IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
E’ possibile usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero nella dichiarazione dei redditi 730/2017. Il credito d’imposta spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2016 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall’anno in cui tali redditi sono stati percepiti. Per far valere il credito d’imposta nel modello 730 è necessario: che il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo in Italia del contribuente; che le imposte pagate all’estero abbiano natura di imposte sul reddito. Sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito è prodotto sia le altre imposte o tributi esteri sul reddito; che le imposte pagate all’estero siano “definitive”. In caso di applicazione della retribuzione convenzionale, ai fini del calcolo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente. Ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti: un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’articolo 165 del TUIR (Reddito Estero/Reddito Complessivo Netto x Imposta Italiana); la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento; la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero; l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera; l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione, così come chiarito nella Circolare n.9 del 05 marzo 2015, paragrafo 2.4.