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10/04/2017 - ARRIVANO COME OGNI ANNO I CHIARIMENTI “FISCALI” DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la Circolare n. 8/E del 7 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce tutta una serie di chiarimenti fiscali. La Circolare raccoglie sistematicamente le risposte date dai tecnici delle Entrate alle domande formulate in occasione di incontri con i giornalisti "fiscali"; raggruppa, suddivisi in ventuno argomenti, i chiarimenti interpretativi sui più recenti interventi normativi: dalla cedolare secca ai bonus per la casa, dagli ammortamenti maggiorati al regime per cassa, dalle comunicazioni Iva alle ritenute in condominio, dalla rottamazione delle cartelle alla voluntary disclosure, dalla dichiarazione precompilata alle indagini finanziarie. Tra gli argomenti trattati troviamo quindi la Cedolare secca. La disposizione contenuta nel Dl 193/2016, secondo cui la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale si è scelta la cedolare secca non comporta decadenza dall'opzione, è applicabile anche alle comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del "collegato fiscale", a condizione che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con l'applicazione del regime sostitutivo, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione. Poi si parla delle Ritenute in condominio. La norma della legge di bilancio 2017 in base alla quale il condominio versa le ritenute effettuate in qualità di sostituto d'imposta nei confronti dell'appaltatore quando l'ammontare delle stesse raggiunge i 500 euro (altrimenti versa entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno) ha effetto dal 1° gennaio 2017, pertanto riguarda anche le ritenute relative a dicembre 2016, da versare entro il successivo 16 gennaio 2017. In merito al Bonus per la casa, viene chiarito Il pagamento delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti deve avvenire con bonifico "parlante"; in caso di anomalia nella sua compilazione, non si decade dal beneficio se la ditta destinataria dell'accredito attesta con dichiarazione sostitutiva che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità perché concorrano alla corretta determinazione del reddito d'impresa. Inoltre, si ricordano le nuove scadenze per il pagamento delle imposte "dichiarative" in vigore dal 2017 (30 giugno ovvero 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) riguarda anche il saldo e il primo acconto della cedolare secca. In relazione ai nuovi termini per versare le imposte "dichiarative", in caso di rateizzazione, restano immutate le scadenze per le rate successive alla prima (entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva, entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti).