12/04/2017 - IL DECRETO TERREMOTO E’ LEGGE: TRA CONFERME E NOVITA’
Il decreto terremoto è legge. Nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile è stata pubblicata la legge 45/2017 che ha convertito il Dl 8/2017, contenente "Nuovi interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017". Nel corso dell'esame parlamentare, sono state apportate significative modifiche al testo originario del decreto; modifiche che hanno interessato anche le disposizioni in materia di adempimenti e versamenti tributari. Confermata la possibilità, per i sostituti d'imposta, di regolarizzare, entro il 31 maggio 2017, e senza applicazione di sanzioni e interessi, gli adempimenti concernenti le ritenute relative ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal terremoto. Confermata la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti tributari, con esclusione del rimborso di quanto eventualmente già versato. La ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di interessi e sanzioni. Anche la ripresa del versamento del canone tv, mediante addebito sulla bolletta elettrica, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2017. Inoltre, nei casi in cui, a seguito del terremoto, la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per tutto il 2017. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal Dm 1° settembre 2016,devono essere effettuati entro il mese di dicembre 2017. Una delle novità è l’inserimento della norma secondo cui le persone fisiche residenti (o domiciliate) e le persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, oltre a quella dall'imposta di bollo, beneficiano anche dell'esenzione dall'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentanti alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017 in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del governo. In merito alle agevolazioni per i redditi di fabbricati, la novità è rappresentata dalla proroga dal 28 febbraio 2017 al 30 giugno 2017 del termine per l'emanazione delle ordinanze sindacali di sgombero funzionali all'individuazione degli immobili inagibili destinatari dei benefici previsti dall'articolo 48, comma 16, Dl 189/2016. Quest'ultima disposizione prevede una serie di agevolazioni fiscali, come ad esempio l’esclusione dalla base imponibile Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati, esenzione IMU e TASI fino alla ricostruzione, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto delle predette ordinanze. Conseguentemente, viene posticipato al 30 giugno 2017 il termine entro cui il contribuente può dichiarare, ai medesimi fini, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.