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14/04/2017 - RIGO E59 DEL MODELLO 730/2017: IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA “A” O “B”

Da quest’anno nel Modello 730/2017, nel Rigo E59 – Sez. III C, sarà possibile recuperare l’IVA per l’acquisto di una abitazione di classe energetica A o B. Nello specifico, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA (imposta sul valore aggiunto) in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. Ai fini della detrazione è necessario che il “nuovo immobile” sia acquistato direttamente dall’impresa costruttrice, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. Per “nuovo immobile” si intende quello venduto dall’impresa costruttrice del medesimo immobile senza che sia intervenuto un acquisto intermedio. La detrazione spetta, anche, per l’acquisto di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente aveva precedentemente concesso in locazione. La detrazione non spetta nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita; inoltre, è necessario che l’immobile sia a destinazione residenziale e di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso. Il beneficio riguarda anche la pertinenza, a condizione che l’acquisto di quest’ultima avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale. Per “impresa costruttrice” si intende, ai fini della detrazione, l’impresa che applica l’IVA all’atto del trasferimento, considerando tale non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di ripristino o c.d. ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR n. 380 del 2001.