Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 779 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

18/04/2017 - LE NUOVE SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DEGLI ACCONTI DI CEDOLARE SECCA

Img

Con la Circolare n. 8/E del 7 aprile l’Agenzia delle Entrate in merito alle nuove scadenze per il pagamento delle imposte “dichiarative” in vigore dal 2017 come definite dal decreto fiscale (articolo 7-quater, commi 19 e 20 del D.L. n. 193 del 2016) chiarisce che la nuova scadenza del 30 giugno riguarda anche gli acconti dovuti per il pagamento della cedolare secca. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”. L’articolo 17, comma 3, lettera a), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, dispone che il versamento del primo acconto IRPEF è effettuato “nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente”. Il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF è stato posticipato dal 16 giugno al 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione, ne discende che anche il termine per il versamento del saldo nonché del primo acconto della cedolare secca è posticipato in uguale misura. Deve quindi intendersi superato il termine indicato all’articolo 7, comma 2, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 (16 giugno), per il versamento del primo acconto della cedolare secca, termine così stabilito perché comunque coincidente con quello di versamento del primo acconto dell’IRPEF ante modifica. E ancora in merito ai versamenti rateali l’articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, dispone che i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Pertanto, le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2017 sono versate nel rispetto dei termini di cui alla norma citata, ossia: per i soggetti titolari di partita IVA, entro il 30 giugno 2017, il 17 luglio 2017, il 21 agosto 2017, il 18 settembre 2017,(…) [ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017, il 21 agosto 2017, il 18 settembre 2017,(…)]; per i soggetti non titolari di partita IVA, entro il 30 giugno 2017, il 31 luglio 2017, il 31 agosto 2017, il 2 ottobre 2017, (…) [ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017 (data nella quale, in tal caso, vengono a scadere sia la prima che la seconda rata – cfr. le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi), 31 agosto 2017, 2 ottobre 2017, (…)].