28/04/2017 - AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”: SALVA ANCHE SE IL LAVORO SALTA
Con la Risoluzione n. 53/E del 27 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su una questione relativa alle agevolazioni “prima casa”. In particolare, la Risoluzione risponde a un caso specifico in cui il compratore aveva goduto dell’imposta di registro ridotta, in quanto aveva dichiarato nell’atto di acquisto di svolgere la sua attività prevalente nel comune in cui si trovava l’immobile. Purtroppo, tale condizione non si è poi avverata. L’Agenzia delle Entrate ha pertanto chiarito che l’acquirente può ugualmente mantenere l’agevolazione prima casa se dichiara di impegnarsi a trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nello stesso comune dell’immobile. Ciò naturalmente a condizione che i 18 mesi non siano ancora trascorsi. La dichiarazione di impegno deve essere resa con le stesse formalità giuridiche dell’atto originario e va registrata allo stesso ufficio in cui quest’ultimo è stato registrato. La rettifica del requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la registrazione dell’atto di acquisto è già avvenuta, sempre che l’Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto il beneficio con un avviso di liquidazione per mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel comune in cui è sito l’immobile acquistato.