02/05/2017 - ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE: CHIARIMENTI
L’assegno periodico di mantenimento del coniuge dovuto a seguito di cessazione del matrimonio, rappresenta, per il coniuge che lo percepisce, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, e per il coniuge che lo eroga, onere deducibile. Il coniuge che percepisce il mantenimento deve dichiararlo come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente secondo il principio di cassa, occorre pertanto che dichiari il reddito effettivamente percepito nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi. Devono essere dichiarati anche gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”). Nella Circolare del 24 aprile 2015 n. 17 (risposta 4.1.) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è deducibile anche il c.d. “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute. Sono invece esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli. La documentazione da controllare e conservare sono: la sentenza di separazione o divorzio per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto la rivalutazione di tale importo; i bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2016 o dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento. E' opportuno segnalare che la questione del diverso regime fiscale applicabile agli assegni corrisposti al coniuge, a seconda che abbiano carattere periodico o di una tantum, è stata più volte sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che le due forme di adempimento, cioè quella periodica e quella una tantum, pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del vincolo matrimoniale, appaiono sotto vari profili diverse, e tali sono state considerate dal legislatore nella disciplina dettata in materia, ed è stato più volte ribadito con chiarezza che per il coniuge erogante, l’assegno in unica soluzione non è deducibile.