03/05/2017 - LA QUALIFICAZIONE DI “FRONTALIERO” SVIZZERO
L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 28 marzo 2017 n. 38 fornisce chiarimenti sulla qualificazione di frontaliero svizzero. La qualificazione di “frontaliero” svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, dove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente. In particolare, gli articoli dell'Accordo stipulato tra l’Italia e la Svizzera il 3 ottobre 1974 prevedono genericamente che i frontalieri “esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni” e non richiedono l’ulteriore condizione che l’attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al comune di residenza. Ne consegue che solo qualora il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliero disti più di 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, in luogo dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 troverà applicazione l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con la Confederazione Svizzera. Di fatto, l’Italia, quale Stato di residenza, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e, ai sensi dell’articolo 75 della legge n. 147 del 2013, applica la franchigia di euro 7.500,00, prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Riconosce, inoltre, il credito per le imposte pagate all’estero ed, in particolare, ai sensi dell’articolo 165, comma 10, del TUIR il credito sarà riconosciuto riducendo l'imposta estera in misura corrispondente al reddito all'estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo.