08/05/2017 - CANONI DI LOCAZIONE NON PRECEPITI: CREDITO D’IMPOSTA
In vista della presentazione della dichiarazioni dei redditi molti contribuenti si trovano a verificare l’esatta determinazione dei canoni di locazione, che se non vengono percepiti danno diritto ad un credito d'imposta. Per determinare il credito d’imposta spettante per i canoni di locazioni non percepiti è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. Il credito d’imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti una istanza di rimborso. Il credito di imposta per canoni non riscossi si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, ossia ai fabbricati abitativi appartenenti alla categoria catastale “A“ (A/10 escluso). I canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo, invece, devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione, come chiarito nella Circolare 21 maggio 2014 n. 11, risposta 1.3 e nella Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017.