12/05/2017 - ABITAZIONI DI LUSSO: CON AVVISO INCOMPLETO RIMANGONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLA PRIMA CASA
L’avviso privo dei documenti, anche catastali, che qualifichino un’abitazione come di lusso, non può privare l’acquirente di un immobile delle relative agevolazioni fiscali sulla prima casa. In sostanza, quindi, un avviso incompleto non rappresenta una motivazione valida per far sì che vengano meno le agevolazioni fiscali previste in materia di prima casa. Il ricorso presentato dall’acquirente di un immobile è stato analizzato dalla Corte di Cassazione, la quale si è espressa mediante la sentenza n. 11623 dell’11 maggio 2017, accogliendo di fatto le richieste in questione. Alla base di tale decisione dei giudici c’è il principio secondo cui “in tema di imposta di registro è nullo per difetto di motivazione l’avviso di liquidazione con il quale le Entrate abbiano revocato le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa”, nel caso in cui la motivazione dell’atto si riferisca a “controlli d’ufficio effettuati” e “risultanze della documentazione allegata agli atti”, che nella sostanza non sono allegati né sono noti in precedenza al contribuente, né tantomeno sono riprodotti nell’avviso stesso. L’obbligo di allegazione, in particolare, ha lo scopo di garantire al contribuente il pieno e immediato esercizio delle sue facoltà difensive, così come sancito dall’art. 7 della Legge n. 212 del 2000.