15/05/2017 - CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SU ESENZIONE IVA PER PRESTAZIONI SANITARIE
La risoluzione 60/E dell’Agenzia delle Entrate, datata 12 maggio 2017, chiarisce alcuni aspetti importanti relativi all’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie in farmacia. Si tratta di un tema che ha generato spesso incertezze e dubbi, anche per quel che concerne il metodo corretto di certificazione dei corrispettivi. L’esenzione Iva è legata a due requisiti specifici: il primo è la natura della prestazione, quindi si parla di diagnosi, cura e riabilitazione, mentre il secondo riguarda colui che la rende, quindi i soggetti abilitati all’esercizio della professione. Sono prestazioni esenti da Iva quelle che le farmacie mettono a disposizione mediante operatorio socio-sanitari quando richieste da medici o pediatri, così come le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali di secondo livello, se prescritti da pediatri o medici, “anche” con l’ausilio del personale infermieristico. Niente esenzione, invece, per servizi di riscossione, prenotazione e ritiro dei referti delle farmacie, e neanche per prestazioni analitiche di prima istanza riconducibili all’autocontrollo, se effettuate dal paziente direttamente in farmacia avvalendosi delle apparecchiature automatiche a disposizione. Altro punto importante è quello della certificazione dei corrispettivi. A tale proposito, viene evidenziato il ruolo del cosiddetto scontrino fiscale “parlante”, in cui si riporta il codice fiscale del destinatario insieme alla natura, alla qualità e alla quantità dei servizi prestati. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12 maggio ricorda infatti che i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria che operano all’interno e per conto della farmacia emettono fattura nei confronti della farmacia stessa.