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02/06/2017 - IL NUOVO REGIME FISCALE PER AFFITTI BREVI È (AL MOMENTO) INAPPLICABILE

Da ieri, 1 giugno 2017, è iniziata a decorrere la norma relativa al nuovo regime fiscale da applicare agli affitti brevi (per un periodo cioè non superiore ai 30 giorni), così come indicato dal decreto legge 50 del 24 aprile 2017, con focus sulla questione all’articolo 4. Ma le disposizioni indicate, che spesso vengono identificate come “Tassa Airbnb” perché indirizzate all’attività di intermediazione immobiliare online, di cui Airbnb rappresenta il caso più noto, in realtà risultano ad oggi inapplicabili. Tali soggetti, infatti, qualora incassino per conto dei clienti i canoni di locazione assumono il ruolo di sostituti di imposta, e questa vesta vale anche per il pagamento dell’imposta di soggiorno, non solo ai fini Irpef o per l’imposta cedolare; se però i soggetti summenzionati non risiedono in Italia, né dispongano di una stabile organizzazione, devono nominare un rappresentante fiscale che possa assolvere ai nuovi obblighi di sostituti d’imposta per loro conto. L’Erario dovrà quindi ricevere, mediante F24 ed entro il giorno 16 del mese seguente, l’importo delle ritenute effettuate a tale titolo, e i soggetti al centro di queste novità normative dovranno rilasciare la certificazione annuale apposita al locatore, provvedendo a compilare a trasmettere la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. Ma l’intoppo che rende al momento impossibile l’applicazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 4 del dl 50/2017 è la necessità che gli emendamenti alla manovra vengano approvati: fino a che non si provvederà ad approvare in Parlamento il decreto emendato, Airbnb & co non potranno rispettare le disposizioni normative in questione, poiché mancanti di un’organizzazione stabile.