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13/06/2017 - CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire la questione della cessione del credito d’imposta legato alle detrazione per interventi di riqualificazione energetica legate a particolari situazioni, e provvede al contempo a specificare le modalità attraverso cui realizzare tale cessione. Mediante i provvedimenti di qualche giorno fa, pubblicati sul proprio sito lo scorso 8 giugno, l’Agenzia ha chiarito le modalità attraverso cui si potrà cedere il credito, specificando che, attraverso due risoluzioni separate, saranno istituiti i codici tributo da indicare nel modello F 24 per usufruire del credito. La cessione in esame riguarda quei condomini che hanno avuto diritto alla detrazione d’imposta per la riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici e per gli interventi che richiedono l’adozione di misure antisismiche particolarmente rilevanti; inoltre, la cessione del credito d’imposta corrisponderà alla detrazione per quelle spese sostenute in un periodo ben preciso, ossia quello che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. La cessione non potrà essere posta in essere a favore di istituti di credito, amministrazioni pubbliche o intermediari finanziari, ma è ammessa per i fornitori di beni e servizi necessari per realizzare gli interventi ed esercenti di lavoro autonomo, attività di impresa, enti o società. Se i dati della cessione non risultano nella delibera comunale, il condomino che cede il credito d’imposta ha l’onere di comunicare l’avvenuta cessione e la relativa accettazione del beneficiario, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, all’amministratore di condominio, indicando la denominazione e il codice fiscale del cessionario. Dal canto suo, l’amministratore comunicherà i dati all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio successivo, e l’Agenzia, dopo aver ricevuto il consenso del cessionario, provvede a mettere a disposizione di questi il credito di imposta assegnatogli, inserendolo nel Cassetto fiscale.