14/06/2017 - COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE SU CHIUSURA PARTITA IVA ED ESCLUSIONE DALLA VIES
Con il provvedimento del 12 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate provvede a fornire importanti indicazioni per quel che riguarda i criteri e le modalità, previsti dalla legge, per la cancellazione della partita Iva e la conseguente esclusione dei soggetti interessati dalla Vies, la banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. Riferimento delle comunicazioni in oggetto sono le disposizioni contenute nell’articolo 35, comma 15-bis, del dpr n. 633 del 26 ottobre 1972 e nel Regolamento UE n. 904 del 7 ottobre 2010. In Particolare, l’Agenzia chiarisce che coloro i quali risulteranno privi dei requisiti che conferiscono la soggettività passiva ai fini dell’imposta subiranno la chiusura della Partita Iva d’ufficio e, come accennato, anche l’esclusione dalla summenzionata banca dati, in quanto considerati coinvolti in operazioni intraUe fraudolente. Sarà sempre cura dell’Agenzia delle Entrate mettere in atto i controlli previsti, sia di natura formale che di natura sostanziale: tali controlli andranno effettuati entro il termine di sei mesi dall’attribuzione del numero di Partita Iva o dall’avvenuta comunicazione dell’opzione di inserimento nell’archivio Vies, relativo, come detto, agli operatori intraUe. I controlli in questione potranno comunque essere ripetuti ogni qualvolta venga reputato necessario, ad esempio al verificarsi di mutamenti degli elementi considerati oppure in caso di incoerenze; l’eventuale cessazione della partita Iva conseguente alla notifica di un provvedimento legato all’assenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal dpr 633/72 ha effetto dalla data di registrazione in anagrafe tributaria delle notifica del provvedimento. Come detto, la cessazione in questione genera automaticamente l’esclusione dalla banca dati Vies.