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21/06/2017 - UNIVERSITARI: ESENZIONE IVA PER SERVIZI DI VITTO E ALLOGGIO
Il diritto allo studio è un principio di enorme importanza nel corpus normativo del nostro Stato e negli ordinamenti degli altri Paesi, nonché presso le Organizzazioni internazionali, come ad esempio l’ONU. La nostra Costituzione sancisce il diritto al raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e prevede che lo Stato rimuova gli ostacoli di ordine economico e sociale che a ciò si frappongano: proprio ai fini del raggiungimento di questo obiettivo è prevista l’istituzione di strumenti quali borse di studio e servizi di vitto e alloggio a beneficio degli studenti universitari. E proprio al fine di regolamentare tali servizi si sono susseguite negli anni norme di vario genere: tra le più recenti, troviamo l’articolo 2 bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante una norma di interpretazione autentica legata a una controversia particolare, riferita alla corretta applicazione dell’Iva. Le disposizioni contenute nell’articolo sopra citato stabiliscono in via interpretativa, e dunque retroattiva, che i servizi di vitto e alloggio che istituti o enti per il diritto allo studio universitario, istituiti dalle Regioni, rendono in favore degli studenti universitari, fanno parte delle operazioni esenti.