23/06/2017 - RISOLUZIONE ENTRATE SU VERSAMENTI IVA
I versamenti Iva rappresentano sempre una materia estremamente delicata che presenta sfumature e particolari che richiedono, molto spesso, chiarimenti autorevoli dalle istituzioni preposte. Tra i soggetti più importanti in materia, ovviamente, troviamo l’Agenzia delle Entrate, che non ha mancato di fornire precisazioni importanti in risposta a quesiti su voci quali rateazioni, differimenti e compensazioni in materia. Alcuni dubbi, in particolare, erano sorti anche presso gli addetti ai lavori, in seguito al decreto fiscale collegato al Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, ossia la Legge di Bilancio 2017. Le Entrate hanno dunque esplicitato i necessari chiarimenti mediante la risoluzione n. 73 datata 20 giugno 2017, comunicando che anche i soggetti il cui esercizio non coincide con l’anno solare possono versare l’Iva il 16 marzo, e che viene confermata la possibilità di compensare il debito iva mediante i crediti delle imposte dirette emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi, così come la possibilità di applicare la percentuale dello 0,40% di maggiorazione esclusivamente alla parte non compensata del debito. Inoltre, viene comunicato che il versamento del saldo iva può essere differito al 30 giugno, mediante maggiorazione degli interessi dello 0,40% delle somme da versare per ogni mese o frazione di mese successiva al 17 marzo; il saldo iva può essere differito al 30 luglio con l’applicazione della maggiorazione per gli ulteriori interessi dello 0,40% su quanto dovuto al 30 giugno.