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09/05/2016 - LE MENSE SCOLASTICHE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

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Con la Circolare n. 18/E del 6 maggio l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti posti dai Caf e da altri operatori, a proposito della corretta interpretazione della disciplina riguardante alcuni oneri detraibili tra cui le spese di istruzione. Molto importanti i chiarimenti in merito alla detrazione delle spese per la mensa scolastica. L’Agenzia precisa che possono essere detratte anche se il servizio è erogato non dalla scuola, ma da operatori esterni o tramite il Comune: rientrano, infatti, tra le spese per la frequenza scolastica. Di fatto, non occorre nessuna delibera specifica degli istituti, in quanto il servizio è istituzionalmente previsto per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Sul bollettino o bonifico bancario che attesta il pagamento devono essere indicati: il destinatario della somma, la causale del versamento ovvero servizio mensa, la scuola frequentata e il nominativo dell’alunno. Per il pagamento in contanti, o altre modalità come il bancomat, o tramite l’acquisto di buoni mensa, la spesa andrà documentata con un’attestazione del soggetto che ha erogato il servizio, contenente il costo sostenuto nell’anno dal contribuente e i dati dello studente. Sia l’attestazione che la relativa richiesta da parte del genitore sono esenti dal bollo. La Circolare precisa, poi, che non essendo state fornite istruzioni al riguardo, per l’anno d’imposta 2015, i dati riguardanti l’alunno o la scuola possono essere aggiunti sul documento comprovante la spesa dal contribuente stesso. La detrazione spetta, ordinariamente, all’intestatario della ricevuta di pagamento o nella misura del 50% a entrambi i genitori, nel caso in cui il documento sia intestato al figlio. Nell’ipotesi in cui la spesa sia sostenuta soltanto dalla mamma o dal papà o non si suddivisa a metà, sul documento deve essere specificata la percentuale di ripartizione.