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14/07/2017 - 730, DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

In periodo di Dichiarazione dei Redditi, numerosi sono i dubbi e le domande che i contribuenti si pongono riguardo alla possibilità di recuperare parte delle spese sostenute e sulle eventuali modalità di richiesta per avere quanto previsto dalla normativa vigente. Tra gli argomenti più rilevanti c’è quello relativo ai contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari e, a tal proposito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E, dello scorso 4 aprile, fornisce chiarimenti importanti. In particolare, i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, come ad esempio baby sitter, colf e assistenti delle persone anziane, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo, con riferimento specifico a: contributi previdenziali affrontati per badanti assunte per mezzo di agenzia interinale e imborsati dalla stessa agenzia, a patto che l’agenzia rilasci una certificazione recante estremi anagrafici e codice fiscale di chi effettua il pagamento e del lavoratore, oltre che l’indicazione degli importi pagati; somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza considerare la competenza dei trimestri. I contributi sono deducibili solo per la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico o familiare, e fino ad un importo massimo, fissato a 1.549,37 euro.