17/07/2017 - SPESE MEDICHE: IL CASO DI IPPOTERAPIA E MUSICOTERAPIA PER DISABILI
Le spese riconducibili alla disabilità rappresentano un argomento molto delicato, che trova spazio nelle norme del nostro ordinamento, anche per quel che concerne l’universo fiscale e la possibilità per i contribuenti di recuperare parte dei costi affrontati per cure e terapie. La deduzione di spese mediche e per l’assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai portatori di handicap, indicati nell’articolo 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, sono previste dall’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tra le cure previste, un capitolo a parte è rappresentato da prestazioni di ippoterapia e di musicoterapia, rivelatesi utili nel contribuire alla riabilitazione dei soggetti con disabilità: la possibilità di recuperare le spese affrontate per questo tipo di prestazioni, però, non è sempre ammessa. Nel pronunciarsi sull’argomento, infatti, il Ministero della Salute ha affermato che “tali prestazioni non sono strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative, anche se consigliate da un medico, e che le stesse possono contribuire a migliorare il benessere psico-fisico del soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia può essere valutata soltanto soggettivamente”. L’ammissibilità o meno di dette prestazioni in deduzione, secondo l’Agenzia delle Entrate, è dunque da valutare sulla scorta delle disposizioni contenute nella Circolare n. 19/E/2012, per cui le spese relative alla musicoterapia e all’ippoterapia sono deducibili in presenza di una prescrizione di un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia del soggetto interessato, nonché di una fattura rilasciata dal centro specializzato dalla quale risulti che le prestazioni sono state eseguite in un centro specializzato direttamente da personale medico o sanitario specializzato o sotto la loro direzione e responsabilità medica.