27/07/2017 - CHIARIMENTI DALLA CASSAZIONE SULLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI CARBURANTE
Beneficiare della deduzione dei costi carburante è un diritto che spetta al contribuente che affronta tali costi: tuttavia è necessario, a tale scopo, seguire pedissequamente le indicazioni contenute nelle norme di riferimento, altrimenti il riconoscimento di tale diritto può venire meno. Proprio di recente, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha contestato delle spese indicate come costi carburante, sostenendo che tali spese non fossero da considerare come soggette alla deducibilità, in quanto documentate attraverso schede non regolari; a far scattare il contenzioso, giunto fino alla Corte di Cassazione, la mancanza della firma di convalida della fornitura da parte del gestore della stazione di servizio, unitamente all’assenza della relativa annotazione, per ognuno dei veicoli indicati, dei chilometri rilevabili a fine trimestre o a fine mese. Le osservazioni mosse dalle Entrate si rifanno alle indicazioni delle norme esistenti in materia, in particolare al Decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 10 novembre 1997, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 3, comma 137, lettera d), della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996. La Corte, richiamando il dettato del regolamento approvato con Dpr 444/1997, ha precisato come lo stesso regolamento, in riferimento alle modalità di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione, prescriva l’istituzione di apposite schede carburante conformi al modello allegato al regolamento (articolo 1), le quali devono contenere tutti i dati indicati nell’articolo 2, devono recare la firma di convalida dell’addetto al distributore apposta all’atto di ogni rifornimento (articolo 3), devono contenere l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre (articolo 4). Di conseguenza, mediante la sentenza n. 16809 del 7 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che adempimenti quali l’apposizione sulla scheda della firma da parte del gestore dell’impianto che distribuisce carburante, nonché l’indicazione dei chilometri percorsi, non possono essere sostituiti dalla contabilizzazione di tali operazioni nelle scritture dell’impresa e non ammettono l’utilizzo di equipollenti.