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02/08/2017 - ENTRATE, CHIARIMENTI SU CREDITI INFRANNUALI E APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITĄ

Obbligatorietà del visto di conformità qualora l’importo dell’istanza con cui viene chiesta la possibilità di compensare il credito Iva infrannuale sia superiore alla soglia dei 5mila euro, anche nel caso in cui non ci sia poi alcun utilizzo effettivo in compensazione che segua la richiesta in questione. A chiarire questo aspetto è l’Agenzia delle Entrate che, per fugare qualsiasi dubbio legato all’argomento in oggetto, si serve della Risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017: il provvedimento sopra citato fornisce ulteriori chiarimenti anche sui soggetti abilitati all’apposizione del detto visto di conformità per quelle compensazioni che, come accennato sopra, superano il tetto dei 5mila euro. Riguardo a tale ultimo aspetto, la Risoluzione chiarisce che il visto di conformità è apposto da chi tiene le scritture e predispone la dichiarazione, che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti; la trasmissione della dichiarazione, a sua volta, è consentita, fra gli altri, alle società di servizi definite dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 1999. Ritornando all’analisi della questione a livello normativo, ci si riferisce in particolare all'articolo 3 del Decreto Legge n. 50 datato 24 aprile 2017 (la cosiddetta manovra correttiva 2017), convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2017: tale norma, per l’appunto, dispone che il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo. n. 241 del 9 luglio 1997, deve essere apposto sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito al fine di poter utilizzare in compensazione il credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro annui. Sempre seguendo tale linea di ragionamento, il limite di 5mila euro annui per l’apposizione del visto di conformità deve essere calcolato tenendo conto dei crediti a livello trimestrale chiesti in compensazione nei precedenti trimestri.