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04/08/2017 - CASSAZIONE: COADIUTORI DEI FARMACISTI DEVONO ISCRIVERSI ALLA GESTIONE COMMERCIANTI
Lo scorso 20 luglio 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito a un argomento che, periodicamente, emerge in determinate dispute relative alla posizione di alcune categorie di lavoratori: l’oggetto della Sentenza 17914/2017 si riferisce al tema dell’iscrizione alla gestione commercianti Inps del coadiutore familiare, con particolare riferimento, nella fattispecie in questione, al lavoro in farmacia. La Corte chiarisce nuovamente, come fatto in passato in altre occasioni di questo genere, che i farmacisti titolari della farmacia non sono soggetti all’obbligo contributivo a cui sono sottoposti invece i coadiutori non farmacisti: i titolari, infatti, sono iscritti alla Cassa professionale, ma devono comunque essere iscritti come titolare non attivo, meccanismo operativo necessario e propedeutico all'iscrizione dei coadiutori. La Cassazione lavoro riafferma altresì che la natura di impresa commerciale delle farmacie non esclude la natura di professione liberale esercitata dal farmacista, ma ribadisce anche la legittimità della procedura per cui il titolare farmacista deve essere iscritto all’Inps come titolare non attivo, in quanto ciò permette l’attuazione dell’assicurazione nei confronti dei familiari coadiutori: bisogna infatti tenere presente che è il titolare della farmacia il soggetto tenuto al versamento dei contributi a favore dei coadiutori, salvo l’eventuale esercizio della rivalsa. È invece previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps per il personale coadiutore non farmacista se prende parte al riparto dei redditi di impresa, col versamento dei contributi relativi; con tale sentenza, la Cassazione segna una certa continuità con l’orientamento assunto dal 2010 in avanti, confermando la tendenza a considerare le farmacie come attività commerciali da cui derivano redditi di impresa. In conclusione, va da sé che i coadiutori, anche se familiari, la cui collaborazione abbia i caratteri della prevalenza e dell’abitualità, debbano iscriversi alla Gestione degli esercenti attività commerciali.