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08/08/2017 - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO È FACOLTATIVO

La Risoluzione del 28 luglio 2017, n. 102/E, da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito alcuni aspetti riconducibili alla questione delle spese sostenute per i prestiti obbligazionari. In particolare, per quel che concerne le spese di emissione dei prestiti obbligazionari, è possibile anche la deduzione integrale nell’esercizio di sostenimento, al di là della modalità di contabilizzazione che tiene conto dell’imputazione temporale; più precisamente, il trattamento tributario per questo tipo di spese è facoltativo. La Risoluzione sopra menzionata ha chiarito il trattamento tributario delle spese di emissione di un prestito obbligazionario: premessa indispensabile è rappresentata delle disposizioni agevolative recentemente introdotte, con particolare riferimento al cosiddetto Decreto crescita, ossia il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, al comma 13 dell’articolo 32 (recante Misure urgenti per la crescita del Paese). L'Agenzia delle Entrate, inoltra, ricorda che le disposizioni agevolative richiamate hanno come scopo precipuo la riduzione dei vincoli normativi e/o fiscali che nel tempo hanno limitato il ricorso al mercato dei capitali delle società non quotate; altresì, l’ente evidenzia che le disposizioni in commento prevedono che i costi sostenuti dalla società emittente per l'emissione sul mercato del prestito obbligazionario, incluse le spese legali, notarili, tributarie e di altra natura connesse con la relativa emissione siano deducibili nell'esercizio in cui le stesse sono sostenute. Resta inoltre inteso, come già chiarito con apposito documento di prassi, vale a dire la Circolare 29/E del 26 settembre 2014, che l'agevolazione è facoltativa e non intende superare, in maniera assoluta, il criterio di deducibilità per competenza delle spese indicate, tenendo quindi conto delle limitazioni, di cui all'art. 96, dpr 917/1986, ossia il Tuir, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.