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11/08/2017 - PRIMA CASA INAGIBILE? CONFERMATE LE AGEVOLAZIONI PER UN NUOVO ACQUISTO

La possibilità per i contribuenti italiani di beneficiare di agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa rappresenta una voce molto importante del sistema normativo “tout court” del nostro Paese, quindi non soltanto limitatamente alla materia fiscale. Ma che cosa accade se tale beneficio viene utilizzato per immobili dichiarati poi inagibili? Si tratta di una fattispecie purtroppo abbastanza ricorrente in Italia negli ultimi anni, in conseguenza del fatto che sul nostro territorio si sono verificati diversi eventi sismici molto gravi, con conseguenze drammatiche per migliaia di cittadini. Sulla questione delle agevolazioni fiscali riconducibili a “prima case” inagibili, si è di recente espressa l’Agenzia delle Entrate, al fine di fare chiarezza su un argomento molto delicato su cui era assolutamente doveroso e indispensabili fornire ulteriori spiegazioni. La prima cosa da dire è che le Entrate, mediante la risoluzione dello scorso 1 agosto, n. 107/E, hanno subito affermato che il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del beneficio per l’acquisto di una nuova abitazione. L’Agenzia ha risposto all’interpello di un contribuente interessato dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre del 2016 utilizzando la risoluzione sopra citata, risoluzione che chiarisce come nel caso di un evento sismico, si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell’interpello, l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative. L’oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione; l’Agenzia precisa che l’agevolazione “prima casa” per un nuovo acquisto può essere, quindi, riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente.