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28/08/2017 - CASSAZIONE: REATO DI OCCULTATA CONTABILITÀ PER CHI NON CONSERVA LE FATTURE

L’emissione delle fatture per i professionisti è un’operazione obbligatoria per far sì che la propria posizione contabile non risulti irregolare; tuttavia, è bene sapere che questo atto, assolutamente necessario, non è l’unico richiesto e che da solo non basta a mettere al riparo da sgradite sorprese. A mettere in guardia i lavoratori chiamati, per l’appunto, all’emissione delle fatture, è la Corte di Cassazione, che poco più di un mese fa si è pronunciata in merito ad una vicenda particolare. Mediante la sentenza del 17 luglio 2017 n. 35173, infatti, la Cassazione afferma che la fattura non solo deve essere emessa, ma anche conservata: qualora infatti non fosse possibile ricostruire il reddito per via della documentazione introvabile, il professionista incapperebbe in uno specifico reato, quello di occultamento della contabilità, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000. In sostanza, tale tipo di reato si configura ogni qualvolta la distruzione o l’occultamento dei documenti contabili dell’impresa renda difficoltosa, o addirittura non consenta affatto, la ricostruzione delle operazioni. La Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso di un commercialista, condannato sia in primo grado che in Appello, ribadendo che in tema di reati tributari l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto: esso sussiste anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante. Nella fattispecie in esame, la documentazione è stata rinvenuta presso terzi e non presso l’imputato, con la conseguente configurazione del reato.