30/08/2017 - ABUSIVITÀ ED ELUSIONE: IL RIFERIMENTO È L’ARTICOLO 10-BIS DELLA LEGGE 212/2000
Non sempre è facile capire quando si può legittimamente invocare il concetto di abusività in determinate operazioni finanziarie ed economiche: per avere un’idea precisa occorre sempre fare riferimento alle normative esistenti e ai chiarimenti forniti nel tempo dalle istituzioni e dagli enti operanti nel settore. Di recente, relativamente a tale argomento, si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate, chiamata a esprimere un chiarimento sull’eventuale verificarsi di abuso in merito alle operazioni di scissione parziale a favore di una beneficiaria neocostituita e alla successiva cessione di tutte le partecipazioni della società scissa da parte dei soci, considerando che la medesima società scissa, all’esito della scissione, era rimasta titolare del ramo operativo. Partendo dal caso specifico appena accennato, e che non verrà ulteriormente analizzato in questa sede, diamo conto dell’interpretazione delle Entrate in merito al tema trattato, sulla scorta di quanto affermato dall’Agenzia con la Risoluzione n. 97 del 25 luglio 2017. L’Agenzia delle Entrate ricorda prima di ogni cosa che un’operazione non può essere considerata abusiva se non siano presenti contemporaneamente tre fattori: la realizzazione di un indebito vantaggio fiscale (ossia la presenza di benefici, non per forza immediati, in contrasto con le norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario), l’assenza di sostanza economica (operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali) e l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale. Il riferimento fondamentale per interpretare ogni vicenda riconducibile a tale argomento è la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, con rimando particolare però al comma 1 dell’articolo 10-bis, articolo introdotto con il Decreto Legislativo n. 156, art. 7, del 24 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Venendo meno anche uno solo dei tre fattori precedentemente indicati, considerati presupposti fondamentali, si determina un giudizio di assenza di abusività.