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31/08/2017 - ENTRATE, POSSIBILE CEDERE IL CREDITO PER ECOBONUS ANCHE ALLE BANCHE

Con il provvedimento n. 165110/2017 del 28 agosto appena trascorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti relativi alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, specificando in particolare che è possibile cedere tale credito alle banche e agli intermediari finanziari. Il provvedimento in questione è conseguenza delle indicazioni contenute nell’articolo 4-bis, articolo che ha introdotto alcune modifiche al Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, poi convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017. I contribuenti a cui è rivolto il contenuto del provvedimento emesso dalle Entrate sono coloro che possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi. I condomini interessati al provvedimento sono dunque coloro che rientrano nella no tax area e che beneficiano della detrazione d’imposta per interventi particolari di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici: in definitiva, questi contribuenti potranno cedere il credito riconducibile al cosiddetto ecobonus, anche alle banche, oltre che ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, per quel che concerne le spese affrontate nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre del 2021. La detrazione in oggetto spetta nella misura del 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli stessi edifici; l’ammontare delle spese su cui applicare la detrazione, però, è fissato a un massimo di 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio, e la detrazione va divisa in 10 quote annuali. I condomini che rientrano nella no tax area possono cedere, sotto forma di credito, anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.