Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 673 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

01/09/2017 - RISCOSSIONE DEBITI DA SOCIETÀ ESTINTE, LA CASSAZIONE SMENTISCE L’AGENZIA DELLE ENTRATE

«Il comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’articolo 2495, secondo comma, Cc si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente)». Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 agosto 2017, n. 20427: l’argomento in questione era relativo al recupero dei debiti tributari per società estinte, con focus particolare sull’attuazione delle indicazioni contenute all’articolo 28 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, entrato in vigore il 13 dicembre del medesimo anno. È molto importante, per la notizia trattata in questa sede, evidenziare il fatto che esiste un punto di partenza per l’applicazione della norma che consente al Fisco di intervenire per riscuotere i debiti nell’arco di 5 anni, e che tale data, per l’appunto, è quella dell’entrata in vigore del dlgs. 175/2014, vale a dire il 13 dicembre 2014. Lo spunto per l’ordinanza della Cassazione è il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva l’applicazione della norma in questione contro una società chiusa antecedentemente alla data indicata come spartiacque, quindi prima del 13 dicembre 2014: la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia, chiarendo che il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'articolo 2495, secondo comma, Cc si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo.