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06/09/2017 - CON CLASSAMENTO IN CATEGORIA F/3 NIENTE ICI SUL FABBRICATO

Come detto in altre circostanze, il Fisco italiano presenta una complessità tale da avere pochi eguali al mondo: norme, interpretazioni, cambiamenti in materia sono numerosi e non sempre facili da inquadrare chiaramente per i cittadini, anche per la vastità del settore in questione. La conseguenza di questa realtà è che, in diverse circostanze, contribuenti, aziende o enti chiedono l’intervento dei giudici per dirimere questioni non sempre chiare e inequivocabili di primo acchito, specialmente per i non addetti ai lavori. In tal senso, è interessante quanto emerso dalla vicenda che ha coinvolto il Comune di Foggia e il titolare di un’area destinata alla fabbricazione, con il pagamento Ici come oggetto del contendere. In particolare, a seguito dell’intervento degli ermellini, viene chiarito come, in caso di classamento nella categoria fittizia F/3 (unità in corso di costruzione) la base imponibile Ici può essere calcolata solo sull'area edificatoria e non sul fabbricato; in presenza di un tale classamento, e fermi i controlli pubblici sulla relativa appropriatezza, l'imposta può attingere solo l'area edificatoria, con la base imponibile fissata dal Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, articolo 5, comma 6, (valore dell'area tolto il valore del fabbricato in corso d'opera). La Corte di Cassazione ha comunicato quanto detto mediante la Sentenza n. 11694/2017 dello scorso mese di maggio, respingendo di fatto il ricorso presentato dal Comune di Foggia: nella decisione presa dai giudici si evidenzia come, nel caso in questione, la maggiore imposta comunale fosse dovuta soltanto a partire dalla data di ultimazione dei fabbricati, ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento per la maggiore imposta emesso dal Comune che aveva ritenuto sussistenti fabbricati di nuova costruzione, non ultimati e, tuttavia, accatastati. La Cassazione, in conclusione, ha affermato che «In tema di imposta comunale sugli immobili, l'accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di costruzione non è presupposto sufficiente per l'assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la tassazione dell'area edificatoria e la verifica sulla pertinenza del classamento».