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08/09/2017 - CASSAZIONE: ICI E IMU DEVONO ESSERE VERSATE ANCHE DALLE FONDAZIONI USA

Il 2 febbraio del 1948 Italia e Stati Uniti diedero vita ad un accordo firmato, inevitabilmente legato ai nuovi rapporti internazionali nati come conseguenza della tragedia rappresentata dal Secondo Conflitto Mondiale. In particolare, in quella occasione venne stipulato il Trattato di amicizia, commercio e navigazione, documento molto importante e dal grande valore simbolico, soprattutto nel suggellare la collaborazione fra gli attori di tale trattato; l’accordo venne poi ratificato e reso esecutivo mediante la Legge n. 385 del 18 giugno 1949, successivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 luglio del 1949. Il Trattato in questione è tuttora valido, ma tra gli effetti da esso prodotti non rientra il mancato pagamento di Ici/Imu da parte di fondazioni a stelle e strisce. A esprimersi in tal senso sono i giudici della Cassazione attraverso la Sentenza n. 18091 datata 21 luglio 2017: in particolare, gli ermellini sostengono che, in base al citato Trattato, alla Fondazione estera non può essere richiesto di pagare in Italia un'imposta più gravosa di quella che andrebbe applicata a un omologo ente di diritto interno. Ma questo non vuol dire che si applichi il principio di reciprocità rispetto al trattamento riconosciuto dall'ordinamento statunitense alle fondazioni italiane di analoga natura, svolgenti la loro attività negli Usa. In altri termini, il principio ispiratore della bilateralità e della pariteticità non si traduce nell’imposizione sul proprio territorio, ad uno degli Stati contraenti, dell’applicazione di una disciplina giuridica conforme a quella dell’altro Stato. La sentenza ha preso spunto da un avviso di accertamento in relazione ad un fabbricato destinato al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, nello specifico per funzioni di convitto universitario, attività didattica ed educativa: la Cassazione ha provveduto a mettere in evidenza il fatto che l'esenzione dall'imposta è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo e di uno soggettivo, con il primo rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate ai fini dell'esenzione, e il secondo invece costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. La presenza di entrambi i requisiti deve essere provata dalla parte che invoca l'esenzione, che deve anche dimostrare che l'attività non sia svolta con modalità commerciali. La Ctr aveva invece ritenuto che l’immobile in questione avesse come destinazione un’attività commerciale, ottenendo come conseguenza la variazione catastale a D/8, legata a fabbricati adatti per esigenze speciali di un’attività commerciale, rispetto al precedente inquadramento come A/8, relativo cioè ad abitazione in villa.