12/09/2017 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, NUOVO TERMINE FISSATO AL 31 OTTOBRE
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 26 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, chiarisce la questione dei termini per le integrazioni delle dichiarazioni fiscali: il documento, infatti, si riferisce al “Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali”. L’informazione più importante a tal proposito è indubbiamente l’indicazione del termine del 31 ottobre: è dunque questa la data entro cui sarà possibile correggere la dichiarazione dei redditi o dell'Irap del 2016 o presentare la stessa, evitando le relative sanzioni. È stato prorogato, allo stesso tempo, anche l'invio del modello sostitutivo (ex modello 770) che era in scadenza il 31 luglio scorso, mentre i dichiarativi (Irpef, Ires e Irap) erano da trasmettere a scadenze differenziate (30/9 o 16/10); le società di capitali, interessate dalle modifiche intervenute con il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, infatti, avrebbero beneficiato della proroga, prevista dal Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, al 16/10 (il 15 ottobre cade di domenica) con la sola esclusione delle micro-imprese, di cui all'art. 2435-bis c.c.; l’indicazione del nuovo termine, fissato al 31 ottobre, porta con sé effetti benefici per i contribuenti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di procedere con integrazioni, correzioni e ravvedimenti, o per presentare modelli specifici come ad esempio quelli relativi al quadro RW per chi possiede investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2016. Lo spostamento in avanti del termine consente di integrare dichiarazioni già predisposte con ulteriori dati, naturalmente integrando i versamenti e/o modificando i crediti, con riferimento a redditi non indicati, oneri detraibili e/o deducibili, potendo peraltro presentare la stessa dichiarazione, qualora in precedenza si sia ritenuto di non doverla predisporre; di conseguenza, la presentazione eseguibile entro i successivi 90 giorni potrà essere effettuata entro il 29 gennaio del prossimo anno anziché entro il 29 dicembre, e i versamenti parziali e/o omessi, delle imposte dirette, dell'Irap e di altri tributi correlati alle dichiarazioni fiscali, non eseguiti per il 2016, potranno essere effettuati, beneficiando dell'applicazione delle sanzioni ridotte, tenendo conto del maggior termine.