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14/09/2017 - CASSAZIONE: PER LE IMPRESE IL VERSAMENTO IVA DEVE AVERE LA PRECEDENZA

L’Iva ha la precedenza su tutto e il versamento di tale tributo non può essere messo in secondo piano al cospetto di altre spese: neanche la crisi economica che ha colpito moltissime aziende può essere considerata una motivazione valida per mettere in discussione questo principio. Si potrebbe sintetizzare così la vicenda relativa ad un contenzioso inerente per l’appunto al mancato versamento dell’Iva di una srl; il legale rappresentante della società ha contestato la decisione dei giudici, che hanno condannato in primo e in secondo grado l’omissione del versamento. L’imputato ricorreva In Cassazione deducendo tra l'altro la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera c), cpp, perché la Corte territoriale non aveva seguito l’orientamento di legittimità secondo cui la colpevolezza poteva essere esclusa qualora l’imputato avesse dimostrato che la crisi di liquidità, intervenuta al momento della scadenza del termine per la dichiarazione annuale relativa all’esercizio precedente, non fosse a lui imputabile, e che non potesse essere altrimenti fronteggiata con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale. In questo caso l’omissione dell’Iva era dipesa da due fattori assolutamente imprevedibili, in un contesto di crisi economica già in corso da diversi anni, ossia le dimissioni di un numero di dipendenti notevole, circa 40, assorbiti da un cliente, e il venir meno dello stesso cliente, il più importante per la società. Con la scomparsa di introiti fondamentali e il sopraggiungere di spese impreviste e molto pesanti, riconducibili ad esempio ai pagamenti di ferie non godute, trattamenti di fine rapporto e tredicesime, l’azienda si è trovata in una situazione economicamente insostenibile. La Cassazione però, mediante la Sentenza n. 39500 del 29 agosto 2017, ha dato torto alla società, respingendo il ricorso, e affermando che l’Iva è un’imposta percepita da terzi, ma da versare all’Erario, sicché è dovere dell'imprenditore operare la scelta del rinvio del versamento in un quadro di ragionevolezza economica che, salvo eventi imprevedibili, sia tale da far ordinariamente presumere che il versamento, con l'aggiunta dei previsti interessi, possa sempre posticipatamente avvenire. Laddove tale ragionevolezza sia esclusa, l’imprenditore assume coscientemente (e dolosamente) il rischio di non ottemperare al versamento del dovuto. Secondo i giudici, infatti, il legislatore ha anteposto il versamento dell’Iva ad ogni altra scelta imprenditoriale.