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19/09/2017 - SUPER AMMORTAMENTO E BONUS HOTEL NON SONO INCOMPATIBILI
Molto spesso alcuni bonus fiscali previsti dalla legge non consentono la cumulabilità con altri: l’incompatibilità fra due o più agevolazioni, a cui teoricamente si avrebbe diritto, ha come inevitabile conseguenza l’impossibilità, per contribuenti o aziende, di beneficiare di determinati vantaggi di natura fiscale ed economica. A volte però è necessario ricorrere alle indicazioni dei soggetti preposti e alle fonti istituzionali per avere un quadro realmente completo delle norme in vigore. Proprio pochi giorni fa, ad esempio, è arrivato un importante chiarimento da parte di un soggetto autorevole come l’Agenzia delle Entrate in merito ad una particolare tematica, riconducibile per l’appunto alla possibilità di usufruire, per determinate aziende, di due diversi vantaggi economici. Per essere più precisi, mediante la risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017, le Entrate, sentito il competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno affermato che le strutture alberghiere che beneficiano del credito di imposta per i lavori di riqualificazione, il cosiddetto “bonus hotel”, possono cumularlo con quello che è stato ribattezzato “super ammortamento”, anche quando le spese riguardano gli stessi investimenti agevolabili. Tale decisione è resa possibile dal fatto che quest’ultimo consiste in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ed è valido esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi; il nodo della questione, in sintesi, è che Il super ammortamento si differenzia dal bonus hotel che costituisce, invece, un contributo pubblico concesso nella forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione per la riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali. Di conseguenza, anche se il decreto interministeriale del 7 maggio 2015 ha previsto il divieto di cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con altre agevolazioni di natura fiscale, questo divieto non vale nel caso del super ammortamento.