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02/10/2017 - CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE PER CHIARIMENTI SULLE LITI PENDENTI

Come accade molto spesso, e per qualsiasi argomento di natura fiscale e normativa, in special modo per le questioni maggiormente a carattere tecnico, aziende, privati e contribuenti in genere ricorrono all’interpretazione degli enti più autorevoli in materia, al fine di chiarire dubbi e ottenere indicazioni importanti circa il modo di procedere in situazioni che non risultano sempre chiare di primo acchito, e che richiedono di conseguenza un parere istituzionale. E in molti casi è proprio la richiesta di chiarimenti che offre il destro all’emanazione di circolari e comunicazioni, che hanno sì come scopo immediato quello di rispondere a quesiti ben precisi, ma che in realtà servono ad eliminare dubbi su una specifica fattispecie che riguarda la più vasta platea dei contribuenti in generale. Tra le ultime materia trattate con specifica comunicazione dell’Agenzia delle Entrate troviamo quella che si riferisce alle liti pendenti: la questione ha ricevuto ulteriori chiarimenti pochi giorni fa con la Circolare 23/E/2017, avente come oggetto “Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - Risposte a quesiti”. Entrando più nel cuore della comunicazione, troviamo che tra gli argomenti trattati vi è quello riconducibile alle modalità di scomputo degli importi già versati: a tal proposito l’Agenzia risponde che “Dagli importi dovuti … si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto fiscale 193/2016, senza prevedere distinzioni tra somme versate a titolo di imposta, di sanzioni o di interessi. Una volta effettuato lo scomputo delle somme versate, l’importo da versare, dovrà essere ripartito tra i vari codici tributo in proporzione ai diversi importi che compongono l’importo lordo dovuto, ossia le somme complessivamente dovute per la definizione (cfr. paragrafo 4 della circolare citata)”. Le spiegazioni fornite dalle Entrate vengono altresì corroborate da esempio pratici di calcolo.