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09/10/2017 - POSSIBILE ESONERO IN DOGANA PER LA MERCE PERDUTA O DISTRUTTA

Concetti quali “Caso fortuito” e “Forza maggiore” possono avere una notevole importanza nelle dinamiche che guidano le valutazioni dei giudici ad ogni livello in qualsivoglia questione normativa; proprio i concetti sopra menzionati, infatti, possono risultare decisivi nella maturazione di una sentenza, influenzando, ovviamente col concorso di altri fattori, il risultato finale di un procedimento arrivato al cospetto di una Corte. Proprio le espressioni prima citate sono difatti risultate determinanti in merito alla richiesta del pagamento di un’obbligazione doganale e dell’Iva relativamente all’importazione di merce vincolata al regime di transito esterno. Occorre premettere che tale regime di transito esterno consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale dell'Unione europea di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale: sul tema è stato necessario l’intervento della Corte di Giustizia Europea, anche perché come rilevato dall'ufficio doganale di destinazione, durante il trasporto in territorio lettone mediante carri cisterna, la merce in questione era andata in parte dispersa perché il dispositivo di scarico inferiore di uno di tali carri non era stato chiuso correttamente o era stato danneggiato. Sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale comunitario, i giudici hanno affermato che per la parte della merce andata perduta durante il trasporto, l'obbligazione doganale potrebbe insorgere, come conseguenza dell'inadempienza di uno degli obblighi collegati al regime del transito esterno, ossia quello di presentare la merce intatta all'ufficio doganale di destinazione: tuttavia, ove sia fornita la prova che tale inadempienza è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile della merce per un caso fortuito o di forza maggiore, l'obbligazione doganale non sorge. Secondo la Corte, nel contesto della normativa doganale, le nozioni di "forza maggiore" e di "caso fortuito" sono entrambe caratterizzate da un elemento oggettivo, relativo all'esistenza di circostanze anomale ed estranee all'operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. Relativamente alla questione dell’Iva all’importazione, una merce persa irrimediabilmente o totalmente distrutta non potrà circolare nel circuito economico dell’Unione Europea, pertanto non potrà essere considerata importata e, di conseguenza, non può essere soggetta a Iva a tale titolo.