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12/10/2017 - CHIARIMENTO DELLE ENTRATE SU CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Il Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2015 aveva tra i suoi numerosi punti la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, argomento che trovava spazio in particolare all’articolo 3 di tale provvedimento: secondo quanto disposto dal Decreto, con le successive modifiche e integrazioni, il credito in questione spetta per gli investimenti effettuati dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Sull’argomento del Decreto si è espressa solo pochi giorni fa, precisamente lunedì 9 ottobre, l’Agenzia delle Entrate, e lo ha fatto per mezzo della Risoluzione 121/2017: attraverso questo intervento ufficiale l’Agenzia ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti di notevole interesse. In particolare, attraverso la risoluzione sopra citata e da noi fornita ai lettori in allegato, l’Agenzia ha provveduto a rilasciare le risposte legate a quesiti inerenti ad una fattispecie particolare: si tratta dell’ipotesi in cui il soggetto che intenda fruire del credito d'imposta modifichi l’ambito temporale dell’esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l’anno solare, come nel caso di una società che nel corso del 2015 anticipi la chiusura dell’esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, così determinando, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta, vale a dire dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015 e dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016. In sostanza, senza addentrarci troppo nel caso specifico, indubbiamente molto tecnico e per il quale invitiamo a leggere la Risoluzione 121/2017 dell’Agenzia delle Entrate allegata, si afferma che il credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è usufruibile anche qualora il periodo venga interrotto prima del 31 dicembre dell’anno di riferimento.