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17/10/2017 - REDDITI, POSSIBILE L’OMESSA DICHIARAZIONE ANCHE SE L’AZIENDA PRESENTA IL CUD

“Il rilascio del Cud non esclude affatto il mancato adempimento dell'autonoma e distinta obbligazione della dichiarazione gravante sul contribuente, responsabile personalmente della violazione in quanto fruitore di proventi i quali, ancorché di natura illecita, costituiscono pur sempre redditi soggetti a tassazione”: questa la netta presa di posizione dei giudici della sezione tributaria della Corte di Cassazione. Gli ermellini si sono espressi mediante l’ordinanza n. 23821/17 di pochi giorni fa, precisamente dell’11 ottobre 2017, per chiarire una controversia sorta in merito ad un’omessa dichiarazione di un contribuente. La Ctr Lombardia aveva accordato infatti inizialmente una riduzione delle sanzioni a seguito della mancata dichiarazione, da parte di un lavoratore dipendente, di redditi d’impresa percepiti e non denunciati al Fisco; la società presso cui lavorava il contribuente aveva provveduto a presentare regolarmente il Cud, ma un controllo della Guardia di Finanza aveva in seguito fatto emergere la mancata dichiarazione in questione, avvenuta attraverso l'emissione di fatture per prestazioni inesistenti nei confronti di un'altra azienda (di cui lo stesso contribuente era anche amministratore). La Cassazione ha chiarito il fatto che l’agenzia delle Entrate è legittimata ad applicare le sanzioni più severe previste dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 per l’omissione, al posto di quelle previste per l’infedeltà dichiarativa, poiché il contribuente avrebbe dovuto presentare il modello Unico e dichiarare i redditi d'impresa conseguiti, pur derivanti da operazioni inesistenti, non ricorrendo alcun caso di esonero dall'obbligo di dichiarazione. Il ricorso delle Entrate viene quindi accolto e, decidendo nel merito, la suprema corte conferma la validità dell'accertamento.