24/10/2017 - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IN SUCCESSIONI E DONAZIONI: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate si affida ancora una volta allo strumento delle Risoluzioni per chiarire determinati aspetti normativi legati alla materia fiscale; in particolare, come in molte altre situazioni, prende spunto da un interpello per servirsi della risposta ad una richiesta relativa a un caso specifico per esprimersi su un argomento generale. Il tema tirato in ballo in questa occasione è riconducibile alle agevolazioni sulla prima casa nelle successioni e nelle donazioni: i chiarimenti in merito vengono forniti mediante la Risoluzione n. 126 del 17 ottobre 2017. Innanzitutto, va detto che il contribuente interessato, per aver diritto all’agevolazione, deve dichiarare di avere la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile da acquistare o di volerla stabilire entro diciotto mesi dall'acquisto; di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni; di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare. L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 69, comma 3, della L. 342/2000 prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione “non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario, ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131”. La dichiarazione resa, quindi, deve evidenziare la sussistenza in capo al beneficiario di tutte le condizioni sopra richiamate, al momento del trasferimento che si realizza con l’apertura della successione. Se per effetto della successione, la contribuente istante diviene piena proprietaria dei tre immobili siti nel Comune di YYY, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge, può fruire dell’agevolazione ‘prima casa’ in relazione all’acquisto delle quote di uno dei tre immobili. Non risulta, infatti, preclusiva alla fruizione dell’agevolazione la circostanza che prima del decesso, la contribuente possedesse detti immobili in comproprietà con il coniuge, in quanto con la morte del de cuius, il regime di comunione viene meno. Per effetto della morte del coniuge, cessa, dunque, il regime di comunione con il coniuge sugli immobili siti nel Comune di YYY e, dunque, la contribuente si trova nelle condizioni di poter dichiarare di non essere titolare in comunione con il coniuge di diritti sui predetti immobili. In sostanza, la dichiarazione che la contribuente deve rendere, volta a stabilire la tassazione da applicare proprio al trasferimento mortis causa, non deve tenere conto di quei beni o quote degli stessi che per effetto della successione vengono acquistati.