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25/10/2017 - ASSEGNO DI DIVORZIO DA VERSARE ANCHE IN CASO DI CONVIVENZA DELL’EX CONSORTE
Oltre a tutte le difficoltà a livello emotivo riconducibili a un momento delicato come il divorzio, per molte persone coinvolte in tali situazioni sopraggiungono anche problematiche legate all’aspetto economico e legale, in particolar modo per ciò che concerne eventuali assegni di mantenimento che uno dei due soggetti dovrà corrispondere all’altro. Proprio a questa fattispecie si riferisce una recentissima sentenza firmata dalla Suprema Corte di Cassazione: mediante l’ordinanza numero 25074 di lunedì 23 ottobre 2017, infatti, i giudici dell’organo appena citato hanno stabilito che il diritto all’assegno di divorzio non viene automaticamente meno nel caso in cui il beneficiario dell’assegno si trovi in una situazione di convivenza con un nuovo compagno. Tale decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato da un ex marito, che si era rivolto ai giudici proprio in conseguenza del fatto che la ex consorte convivesse con un altro uomo ormai da sei mesi; la Corte però, come accennato prima, ha respinto tale ricorso, confermando di fatto l’obbligo per l’ex marito di continuare a versare l’assegno di mantenimento all’ex moglie. La pronuncia stona rispetto a una giurisprudenza che sembrava ormai consolidata nel senso di sollevare l'ex coniuge dall'obbligo del versamento in caso di nuova convivenza: i giudici, in questo caso, hanno però evidenziato come il coniuge sui cui grava il contributo economico sancito dal giudice deve infatti dimostrare che esistono tutti gli elementi per catalogare come famiglia di fatto la nuova unione dell'ex, fra cui uno stabile apporto economico del partner attuale. La Corte afferma che all'esito di un accertamento di merito che appare del tutto adeguatamente, emerga come la nuova relazione sentimentale intrapresa dalla donna non integrasse i connotati di una famiglia di fatto secondo la definizione data dalla giurisprudenza della stessa Cassazione (Cass. n. 3923 del 12/3/2012) e pertanto non facesse venir meno il suo diritto all'assegno divorzile. Né può censurarsi la sentenza impugnata per aver violato l'art. 2697 c.c., in quanto la dimostrazione dell'instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i suddetti connotati spetta, in linea di principio, al coniuge onerato, come fatto estintivo del diritto all'assegno divorzile. Nulla da fare neppure in relazione al secondo motivo di ricorso presentato dalla difesa di lui e con il quale si lamentava che la donna non avesse esposto il vero in relazione al suo stato indigenza.