26/10/2017 - CHIARIMENTI ENTRATE SU CIRCOSTANZE ATTENUANTI IN DICHIARAZIONI INFEDELI
Il Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 ha come tema la “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; per quel che concerne la presente comunicazione, è utile evidenziare come nel citato Decreto vengano introdotte due circostanze attenuanti nell’ambito della disciplina dell’infedele dichiarazione ai fini dell’imposta sui redditi. Tali circostanze attenuanti, come previsto dall’articolo 1, comma 4 del D. Lgs. 471/1997, si applicano unicamente se il contribuente non ha messo in atto una condotta fraudolenta. Andando più nello specifico, si dispone la riduzione di un terzo della sanzione base se, alternativamente: la maggiore imposta o il minore credito accertati siano complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000; l’infedeltà sia conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Per beneficiare di tale riduzione - specifica ai fini delle imposte sui redditi - è necessario che il componente positivo sia stato già erroneamente imputato e, quindi, abbia concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Con riferimento al componente negativo, invece, è necessario che lo stesso non sia stato dedotto più volte. Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, fornendo alcuni chiarimenti per mezzo della Risoluzione n. 131 del 23 ottobre 2017, affermando che dalla relazione emerge come le riduzioni in esame possono essere applicate solo in sede di accertamento, con la conseguenza che il contribuente non può tenerne autonomamente conto per determinare la sanzione in caso di ravvedimento operoso. E ciò perché presupposto per la piena operatività della riduzione sanzionatoria è la presenza di un’attività di controllo da parte degli organi accertatori, volta a verificare che l’infedeltà commessa dal contribuente sia caratterizzata dall’elemento soggettivo della colpevolezza, dall’assenza di frode e costruita attraverso una condotta non insidiosa per l’Amministrazione finanziaria.