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09/11/2017 - CASSAZIONE: NIENTE RIMBORSI IVA AD AZIENDE IN DEBITO COL FISCO
Gli obblighi non assolti nei confronti del Fisco gravano sui contribuenti, i quali sono tenuti a regolarizzare la propria posizione nei tempi e secondo le modalità prescritte dalla legge: inoltre, questo assunto è stato approfondito qualche giorno fa da una decisione della Cassazione, che ha avuto come focus particolare le aziende. In particolare, prendendo spunto da una vicenda che ha visto contrapposte da una parte un’impresa non in regola con il pagamento di Irap e Ires, e dall’altra l’Agenzia delle Entrate, i giudici hanno evidenziato come la richiesta di usufruire dei rimborsi Iva per l’azienda in questione, sebbene in linea con i dettami normativi in vigore, non può aver luogo nel caso in cui l’azienda medesima risulti morosa nei confronti dell’Erario. Lo strumento mediante il quale si è espressa la Cassazione nell’accogliere il ricorso presentato dalle Entrate è l’ordinanza n. 25893 dello scorso 31 ottobre 2017: i giudici infatti hanno sancito che il provvedimento di sospensione del pagamento previsto dall'art. 69 del rd 18 novembre 1923, n. 2440, è espressione del potere di autotutela della p.a. a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dell'altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l'amministrazione abbia o pretenda di avere nei confronti del suo creditore, e ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive). Da ciò deriva l'applicabilità della norma anche ai rimborsi dell'Iva, fino al sopraggiungere dell'eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall'erario. In sostanza, quindi, il fermo amministrativo, e quindi la sospensione dei rimborsi Iva all’azienda che risulta indebitata col Fisco è del tutto legittimo.