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14/11/2017 - RISPETTO DELLA PRIVACY NELLA RICHIESTA DI DATI AL COMMERCIALISTA, SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La necessità di controlli rigorosi e completi, specialmente in ambito fiscale, al fine di verificare il rispetto delle norme e la corretta applicazione della legge, può spesso trovarsi al confine con la necessità, altrettanto importante, di tutelare il diritto alla privacy di cittadini e aziende; non sempre è facile trovare il giusto equilibrio fra questi due aspetti fondamentali, per cui si rende indispensabile, in alcune circostanze, l’intervento dei giudici per chiarire le questioni apparentemente più complesse da interpretare. A tal proposito, è di pochi giorni fa un’interessantissima sentenza arrivata dalla Cassazione in merito alla tutela della privacy e del segreto professionale, anche nel caso di inchiesta penale: in particolare, gli ermellini si sono pronunciati in merito alla possibilità di accedere ai dati informatici contenuti nel computer di un commercialista, dando parere negativo. Mediante la sentenza dello scorso 10 novembre, n. 51446, infatti, la Suprema Corte ha subordinato la possibilità di impossessarsi di tali dati al permesso concesso dal commercialista, il quale ha il diritto di opporsi alla comunicazione di queste informazioni appellandosi al segreto professionale. Nella summenzionata sentenza si afferma che costituisce sequestro probatorio l'acquisizione, mediante estrazione di copia informatica o riproduzione su supporto cartaceo, dei dati contenuti in un archivio visionato nel corso di una perquisizione legittimamente eseguita ai sensi dell'art. 247 c.p.p., quando il trattenimento della copia determina la sottrazione all'interessato dell'esclusiva disponibilità dell' informazione e incide sul diritto alla riservatezza o al segreto. Qualora sorga la necessità di acquisire atti, documenti, dati, informazioni e programmi informatici l'autorità giudiziaria deve obbligatoriamente rivolgere una richiesta di consegna al professionista attraverso un decreto di esibizione: a questo punto il commercialista è tenuto alla consegna di quanto chiesto a meno che il soggetto destinatario della richiesta non dichiari per iscritto che il bene di cui si pretende l'esibizione è oggetto di segreto professionale. In circostanze di questo genere, quindi, secondo quanto spiegato dalla Corte di Cassazione, prevale il diritto di mantenere la privacy appellandosi al rispetto del segreto professionale.