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16/11/2017 - EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2018 SULLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE

La Legge di Stabilità rappresenta sempre una summa dell’insieme di provvedimenti che caratterizzano il Paese di anno in anno, traendo spunto da quanto accaduto nell’anno che sta per concludersi e, di conseguenza, introducendo novità e correttivi necessari in vista di quello che inizierà a breve. Come detto, si tratta di un momento di grandissima importanza, vuoi per l’enorme portata in termine di diffusione della legge, in quanto riguarda pressoché tutti i cittadini, sia in termini di completezza, perché investe sostanzialmente ogni settore economico, con inevitabili ricadute dal punto di vista politico, sociale e culturale. Ogni testo iniziale è poi sottoposto a interventi in divenire, con correzioni, aggiunte ed emendamenti di ogni genere; e proprio questa fase di “lavori in corso” è quella che, febbrilmente, sta caratterizzando i mesi conclusivi del 2017, anno molto delicato perché, mai come adesso, si sta ambiziosamente parlando di concrete possibilità di ripresa economica dopo anni di lunga e profonda crisi economica e occupazionale. E proprio a proposito degli emendamenti, ne è stato approvato dalla Commissione Bilancio del Senato uno che modifica il collegato fiscale alla manovra 2018: in sede di conversione, il Decreto Legge 148/2017 ha visto l’introduzione dell’articolo “Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute”. In conseguenza di ciò, le sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 1018; con riferimento allo spesometro è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura; in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata. Va inoltre detto che non c’è, per le amministrazioni pubbliche, l’obbligo di trasmettere i dati delle fatture emesse verso i consumatori finali.