20/05/2016 - IMU TERRENI AGRICOLI: SI RITORNA AL VECCHIO SISTEMA
Per l'esenzione IMU dei terreni agricoli si ritorna al passato, ovvero si applica il vecchio criterio del 1993. Sono abrogati il sistema altimetrico e la classificazione Istat. Il comma 13 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 ripristina, ai fini dell'esenzione IMU dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare Ministeriale 9/1993. Pertanto dal 2016 per determinare i criteri dell’esenzione IMU per i terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti del fondo o IAP (Imprenditori Agricoli Professionali), bisogna tornare a seguire la circolare ministeriale 9/1993. La Circolare opera una distinzione tra i Comuni come segue: se accanto all’indicazione del Comune non c’è nessuna annotazione, l’esenzione vale sull’intero territorio comunale; se accanto all’indicazione del Comune è riportata l’annotazione “parzialmente delimitato ” (sigla PD), l’esenzione opera limitatamente a una parte del territorio comunale. Pertanto, dal 2016 sono esenti i terreni agricoli : ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n.9 del 1993; posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno; destinati immutabilmente all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile indipendentemente dalla qualifica professionale del proprietario e dal fatto che il terreno sia o meno effettivamente coltivato per usi agricoli o destinato a pascolo; ubicati nelle isole minori.