23/11/2017 - EROGAZIONI ALLE ONLUS, IL PUNTO SU DETRAZIONI E DEDUZIONI
Tra le voci interessate al Decreto fiscale di recente emanazione trova spazio anche il settore delle Onlus e, più in generale, il rapporto tra i contribuenti e tali associazioni, rapporti che interessano inevitabilmente anche l’universo fiscale. Tra le notizie più importanti rientra senza dubbio quella che le nuove regole su detrazioni e deduzioni previste dal Codice del terzo settore partiranno dal 2018, producendo quindi i propri effetti sulle dichiarazioni 2019; di conseguenza, le persone fisiche, così come del resto le società, continueranno a scomputare le somme donate dalla propria base imponibile, fermo restando il limite massimo del 10% del reddito dichiarato e comunque sempre nel rispetto del tetto massimo dei 70mila euro all’anno. Il maxi-emendamento al Decreto fiscale, approvato pochi giorni fa al Senato, si inserisce in una linea di continuità con le regole attualmente in vigore, confermando le regole tradizionali anche per il 2017 in merito alla deducibilità delle erogazioni liberali alle onlus: tale principio vale anche per le persone fisiche che vorranno scegliere, in alternativa, la detrazione Irpef del 26% sulle erogazioni in denaro che non superino la cifra annua di 30mila euro. Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, recante il Codice del terzo settore, ha invece previsto interessanti novità per quel che concerne gli sconti fiscali per chi effettua elargizioni a favore degli enti non profit: i contribuenti, infatti, potranno contare su una detrazione Irpef pari al 30% delle donazioni in denaro, a patto che vengano effettuate con modalità tracciabili o in natura, fino a un tetto agevolabile di 30 mila euro annui. Lo sgravio arriva al 35% per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del terzo settore. Enti e società potranno avvalersi della deduzione ai fini Ires fino al 10% del reddito dichiarato, senza più alcun limite quantitativo, con la possibilità di riportare in avanti, inoltre, le eventuali eccedenze indeducibili, al fine di utilizzarle entro i quattro esercizi successivi.