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01/12/2017 - CHIARIMENTI DELLE ENTRATE PER LE SANZIONI IN MATERIA DI SPLIT PAYMENT

L’espressione “split payment” è entrata ormai nel gergo comune riconducibile all’universo fiscale, acquisendo ovviamente un’importanza via via sempre più grande vista la sempre maggiore incidenza del concetto nella quotidianità di imprese, e contribuenti in genere, nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. A mo’ di premessa, ricordiamo che lo split payment è stato introdotto attraverso la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, la cosiddetta Legge di Stabilità 2015, per poi essere ampliato dal Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017: con queste due parole prese dall’inglese, si intende indicare il nuovo meccanismo per la scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione che prevede nuove regole alla liquidazione dell’IVA da parte delle PA. Adesso, per mezzo della Circolare n. 27/E, datata 7 novembre 2017 e firmata dall’Agenzia delle Entrate, arrivano ulteriori chiarimenti: innanzitutto, si comunica come per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle PA e Società, i fornitori devono emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment” ma se la fattura non contiene questa indicazione, sono previste le sanzioni amministrative. In relazione all’imposta addebitata dai fornitori, le PA e Società sono responsabili del versamento all’Erario dell’imposta. L’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle PA e Società è sanzionato, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, in particolare all’articolo 13. Ad ogni modo, si provvede a precisare che, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, in considerazione dell’incertezza in materia in sede di prima applicazione, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.