23/05/2016 - UNICO: OMESSA INDICAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E del 18 maggio conferma che l’omessa indicazione nel modello Unico dei dati relativi alla rivalutazione delle quote e dei terreni da parte delle persone fisiche costituisce mera violazione formale sanzionata in misura fissa da euro 258 a euro 2.065 fermi restando gli effetti sostanziali della rideterminazione del costo a seguito del pagamento almeno della prima rata di imposta sostitutiva. Si ricorda che la rivalutazione in questione è consentita per coloro che detengono i terreni o le partecipazioni non quotate alla data del 1° gennaio 2016, purché entro il 30 giugno 2016 si provveda a redigere un'apposita perizia di stima asseverata e al versamento dell'imposta sostituiva dovuta, o almeno della prima delle tre rate. Rispetto alle precedenti riaperture dei termini, quella prevista dalla legge di stabilità 2016 contiene l'importante novità relativa alla misura dell'imposta sostituiva dovuta, che viene innalzata all'8% anche per le partecipazioni non qualificate, fino al 20% per le partecipazioni in società di capitali e fino al 25% per quelle in società di persone. Conseguentemente, ferma restando la possibilità di versare l'imposta in tre rate annuali a partire dal 30 giugno 2016, la misura dell'imposta sostitutiva, da calcolarsi sul valore indicato in perizia, è sempre pari all'8% per le partecipazioni non qualificate, per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Il raddoppio della misura dell'imposta sostitutiva, oltre a produrre effetti in capo ai soggetti che intendono rivalutare per la prima volta le quote o i terreni posseduti, incide anche in capo a coloro che intendono rivalutare per la seconda volta il bene già affrancato in passato. La Circolare conferma che la rivalutazione delle quote o dei terreni deve essere indicata nel modello Unico riferito al periodo d'imposta in cui è avvenuta la rivalutazione. Pertanto, nel modello Unico 2016 deve essere indicata la rivalutazione avvenuta nel 2015, entro il 30 giugno con riferimento alla detenzione del bene alla data del 1° gennaio, mentre per coloro che intendono rivalutare entro il prossimo 30 giugno le quote o i terreni detenuti alla data del 1° gennaio scorso dovranno indicare il valore rivalutato nel prossimo modello Unico 2017 per il 2016.